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Legale / Fiscale
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La legge e la tastieraLa vicenda del Campo Scuola di Nuoro, mi offre lo spunto per approfondire un argomento che ho solo sfiorato nell'articolo riguardante le relazioni responsabili nello sport.

Non entrerò nel merito di una questione che non mi compete, ma cercherò di aggiungere qualcosa alla nostra conoscenza sulla figura del gestore di un impianto sportivo.
Definizione semplice è che i gestori degli impianti sportivi sono coloro che mettono a disposizione il luogo dove si effettua la gara.
E' d'evidenza che tale tipo di gestione comprende attività diverse tra loro, richiedenti competenze specifiche in svariati settori, volte ad assicurare il corretto funzionamento degli impianti, spesso polifunzionali, oltre che la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

Elemento centrale dell'attività in questione, ai fini della responsabilità, è la sicurezza.
Il gestore è chiamato, infatti, a garantire l'incolumità di coloro (atleti e spettatori) che accedono all'impianto. In giurisprudenza (vale a dire nelle sentenze dei giudici), la responsabilità del gestore per danni a terzi è inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, e ricondotta alternativamente nell'alveo dell'art. 2043 cod. civ. ("Risarcimento per fatto illecito") o dell'art. 2050 cod. civ. ("Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose").
Si pensi ai numerosi casi in cui l'impianto, solitamente di proprietà comunale, sia dato in gestione alle società sportive; in tali casi i rapporti tra proprietario della struttura e gestore sono regolamentati dal contratto tra loro intercorso, mentre nei riguardi dei terzi danneggiati risponderà unicamente il gestore in quanto tenuto alla verifica delle condizioni di agibilità, funzionalità e sicurezza di tali edifici.

Quando il danno a terzi sia dovuto ad una manutenzione insufficiente o ad un difetto strutturale dell'impianto, si è ritenuto applicabile al gestore il regime previsto dall'art. 2051 cod. civ. in materia di danni cagionati da cose in custodia e, se sia anche proprietario dell'edificio o dello spazio e delle strutture in esso comprese, quanto previsto dall'art. 2053 cod. civ. quando il danno, ad esempio, derivi da un crollo (anche parziale) dello stesso o delle strutture suddette.

In conclusione possiamo rilevare come le ipotesi di responsabilità del gestore d'impianti sportivi siano più ampie rispetto a quelle dell'organizzatore di manifestazioni, imponendo conseguentemente oneri maggiori visto che il gestore "è il soggetto che si trova nella posizione migliore per prevenire il danno, adottando misure di sicurezza e di vigilanza adeguate per assicurarsi contro il costo degli incidenti recati dalla sua attività, ritenuta assimilabile a quella d'impresa".